Quando il ponteggio diventa una scala

Capitava e tanto più capita oggi, all’indomani delle agevolazioni fiscali, di trovarsi di fronte a interi stabili dalle facciate letteralmente coperte da impalcature, a volte addirittura “abbandonate” dall’impresa edile a causa di vertenze di varia natura.
D’altro canto, interventi quali, ad esempio, il rifacimento degli intonaci o della tinteggiatura di un palazzo, non possono essere affrontati se non con l’installazione di ponteggi esterni e questo apre le porte a tutta una serie di questioni che spaziano dalle limitazioni all’utilizzo della proprietà individuale, alla suddivisione dei costi tra i condomini senza parlare delle spese e delle criticità impreviste e imprevedibili. In alcuni casi, poi, la struttura può trasformarsi in valido ausilio di malviventi per compiere furti nelle unità immobiliari.
Premetto fin da subito che non per questo sussiste una responsabilità concorrente dell’impresa o del condominio nell’illecito, ma se il ladro è agevolato nel suo agire da determinate circostanze, ecco che questi soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere del danno economico sotto il profilo civilistico.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’imprenditore risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi; in altri termini, risponde quando ha trascurato le norme di diligenza e di perizia richieste dal caso concreto e non ha adottato le cautele atte ad impedire l’uso anomalo del ponteggio, creando, o agevolando, l’accesso del malfattore.
Né vale ad escluderne la responsabilità il fatto che costui avrebbe potuto usare un diverso passaggio, o che il cortile in cui sono posizionate le impalcature non sia chiuso da un cancello o, ancora e al contrario, che la struttura si trovi in un cortile ben protetto dal muro di cinta dotato da sistemi di allarme. Ciò che rileva è che le impalcature vengano utilizzate nell’attività e per l’attività dell’impresa.
Questo non significa, però, che la responsabilità sia automatica: è il condomino danneggiato che deve provare in giudizio il fatto illecito, il nesso causale (rapporto causa – effetto); il dolo o la colpa dell’impresa; la misura del danno.
D’altro canto l’imprenditore, per liberarsi dalla responsabilità, deve dar prova di aver adottato tutte le cautele atte a impedire l’evento lesivo oppure, ad esempio, che i ladri abbiano utilizzato un diverso passaggio.
A volte è la stessa condotta del proprietario a concretizzare una causa di esclusione di responsabilità. Si tratta del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, di cui l’art. 1227, comma 1, cod. civ. – applicabile, anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 cod. civ.
Si pensi al condomino che, uscendo di casa, non chiude la porta d’ingresso a chiave, o dimentica una finestra aperta o socchiusa, o lascia una serranda non abbassata del tutto o non bloccata.
Spetta all’imprenditore, per evitare una condanna al risarcimento del danno, offrire la prova che il condomino danneggiato avrebbe potuto evitare il furto usando l’ordinaria diligenza.
Per quanto riguarda, invece, il condominio, per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che fosse indenne da responsabilità, ma recentemente vi è stato un cambiamento di rotta.
In alcune situazioni, infatti, si è ritenuta sussistere una co-responsabilità dell’ente tenuto, ex art 2051 cod. civ., al dovere di custodia. Questo può accadere non solo nel caso in cui abbia affidato l’appalto dei lavori ad un’impresa inidonea e/o abbia omesso di vigilare adeguatamente sull’osservanza delle precauzioni, ma anche quando abbia contrattualmente mantenuto un ruolo di gestione e di comando, impartendo specifiche direttive ad un’impresa semplice esecutrice.
Se vi doveste trovare in una di queste o analoghe situazioni, e, malauguratamente, doveste vivere l’esperienza del furto in casa, ricordate che il condominio non può invocare a propria discolpa la presenza nel contratto di appalto stipulato con l’impresa di una clausola in cui questa si assume ogni responsabilità conseguente alla omessa o insufficiente adozione di misure idonee ad evitare danni a terzi: tale pattuizione ha effetto e vincola esclusivamente le parti contraenti e non il soggetto danneggiato che non ha partecipato al contratto.

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