Deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose: quando l’albergatore è responsabile

Per molti le vacanze si sono concluse e, purtroppo, per qualcuno non tutto è andato come aveva auspicato. Può accadere, infatti, che durante il soggiorno in albergo o in altra struttura, le cose di nostra proprietà subiscano un danneggiamento o un furto e a quel punto la domanda che ci poniamo è se, ed entro quali limiti, ne risponda il titolare. Sempre premettendo che ciascun caso è a parte e necessita del dovuto approfondimento, cercherò di fornire alcune indicazioni di carattere generale. Il codice civile dispone, all’art. 1783, I comma, che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, precisando, al secondo comma, che sono considerate cose portate in albergo le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. L’ultimo comma della norma in esame limita il danno risarcibile in tali casi a un valore massimo pari a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (art. 1783, III comma, cod. civ.).
La responsabilità diviene illimitata (nel quantum) quando le cose sono state consegnate all’albergatore in custodia o quando questi abbia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (art. 1784 cod. civ.).
Il codice, a maggior tutela dell’avventore, precisa che i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore sono nulli.
Da tenere a mente che nessuna responsabilità si riscontra nei casi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni del cliente siano dovuti al cliente stesso, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, ovvero dipendano da forza maggiore e dalla natura della cosa. Di contro, l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite quantitativo previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783 cod. civ., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo siano dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Attenzione: fuori dall’ipotesi da ultimo menzionata, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
L’art. 1785 quinquies cod. civ. prevede un importante deroga: “Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi”.
Se la nostra automobile, quindi, viene danneggiata all’interno dell’area di pertinenza o nel garage della struttura non ne risponde nessuno?
Facciamo chiarezza. Per ottenere la tutela di cui sopra occorre che vi sia stato un separato accordo di custodia del mezzo, la consegna delle chiavi e/o che il costo del parcheggio sia stato conteggiato nell’importo corrisposto. Nel caso in cui non possa trovare applicazione la disciplina dettata dal legislatore per il deposito in albergo, si applicheranno le norme che disciplinano il contratto di deposito o il così detto contratto di posteggio o parcheggio. Pertanto, l’albergatore per liberarsi da responsabilità dovrà fornire la prova di aver custodito il parcheggio con la diligenza prevista dalla legge; in altre parole, dovrà provare, a mente dell’art. 1218 cod. civ., che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, per caso fortuito o forza maggiore, o per un evento imprevedibile, o, seppure prevedibile, inevitabile. In caso contrario sarà tenuto a rifondere i danni arrecati alla autovettura esclusi i danni agli oggetti eventualmente sottratti in quanto la responsabilità del depositario non può ritenersi estesa, in caso di autoveicoli, alle cose contenute all’interno del mezzo se non per espressa pattuizione.
Il successivo art. 1786 cod. civ. amplia l’applicazione delle norme sopra citate agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. L’inciso “e simili” chiarisce che l’elenco non è tassativo. Non pochi sono i dubbi in merito alla classificazione delle cose su cui si estende la responsabilità delle diverse tipologie di imprenditori.
Un’ultima considerazione: in veste di clienti, non abbiamo l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore, ma se non lo facciamo, o dimostriamo la colpa di costui o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, o il risarcimento a noi spettante, con alta probabilità, non sarà integrale, ma contenuto nel limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 cod. civ.. Teniamolo a mente.

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