Il diciottesimo compleanno dei ragazzi disabili

Mentre per la maggior parte dei genitori il compimento dei diciott’anni di un figlio rappresenta una tappa attesa con un misto di timore e di trepidazione, vi sono famiglie in cui il momento viene vissuto con preoccupazione e apprensione. Si tratta, per lo più, di madri e padri che hanno curato e accudito un ragazzo affetto da disabilità fisica e/o mentale, che si trovano a dover fare i conti con scelte in grado di incidere sul futuro di tutto il nucleo famigliare.

E’ obbligo premettere che il primo interesse da tutelare è quello del ragazzo disabile e ogni scelta andrà modulata sulla base di questo principio. Ai genitori, prima che ad altri, spetta il compito di valutare lo stato fisico e mentale del figlio. Prima di tutto, c’è da premettere che il nostro ordinamento prevede tre istituti a tutela di un soggetto “debole” che si differenziano per il grado di assistenza di cui necessita il destinatario:

– l’interdizione che può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione;

– l’inabilitazione che riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi;

l’amministrazione di sostegno introdotta dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 al fine di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Tralasciando la disanima delle procedure per richiedere l’una l’altra tutela, per quanto riguarda gli effetti sul beneficiario avremo:

– all’interdetto non è consentito il compimento di alcun atto, né di straordinaria, né di ordinaria amministrazione, ma solo il compimento di atti personalissimi, quali la scelta dei trattamenti sanitari, o le scelte sentimentali, sempre sotto la supervisione del tutore. Gli altri atti compiuti dopo il riconoscimento dello status di interdetto saranno annullabili, con il ricorso al giudice;

– l’inabilitato, a differenza dell’interdetto, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione personalmente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere affiancato da un curatore, che dovrà farsi autorizzare da un giudice tutelare;

– la persona amministrata conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno” e, in ogni caso, può “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409 cod. civ.). Inoltre, il soggetto tutelato mantiene la possibilità di compiere le attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima e, conservando intatta la propria capacità di agire, può compiere da solo i c.d. atti personalissimi (matrimonio, convenzioni matrimoniali, riconoscimento di un figlio naturale,…) tranne nell’ipotesi in cui il giudice tutelare non disponga che determinati effetti, limitazioni o decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno viene ritenuto l’istituto di elezione per la tutela del disabile. Questo significa che la misura della interdizione, che attribuisce uno status di incapacità al destinatario, resta applicabile ai casi e ai contesti più grevi.

Da ultimo, considerato che tutte le misure sopra richiamate impongono non solo l’attivazione di una particolare procedura, ma comportano, comunque, un relazionarsi con il Tribunale per le scelte che hanno ad oggetto diritti e interessi del tutelato, se non si è di fronte ad una patologia grave, se non ci si trova in una condizione di generale inadeguatezza gestionale, se il ragazzo è circondato e protetto da legami familiari e affettivi o da soggetti terzi che ne curano persona e interessi in adempimento di incarichi istituzionali, anche l’amministrazione di sostegno potrebbe risultare superflua.

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