Acquisto corsi on line. Tutela consumatore e la trappola della qualifica di “professionista”
Introduzione
Nell’era digitale, l’acquisto di corsi on line e la tutela del consumatore rappresentano un tema di grande attualità. Il mercato della formazione digitale è in costante crescita, ma con esso aumentano anche le problematiche legate ai diritti degli acquirenti, spesso minacciati da clausole vessatorie o pratiche commerciali scorrette.
Il quadro normativo
Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce all’art. 3 il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Questa qualifica determina l’applicabilità di tutele fondamentali, come il diritto di recesso nei contratti a distanza (art. 52 Codice del Consumo), esercitabile normalmente entro 14 giorni, esteso in alcuni casi recenti fino a 30 giorni.
Clausole vessatorie nei corsi on line
Un fenomeno preoccupante riguarda l’inserimento di clausole precompilate che qualificano l’acquirente come “professionista” o “futuro professionista”. Tale artificio contrattuale mira a sottrarre il cliente alle garanzie previste dal Codice del Consumo, riducendo così la tutela del consumatore nell’acquisto di corsi on line.
L’art. 33 del Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore, specialmente quando:
- non sono oggetto di trattativa individuale;
- limitano il diritto di recesso;
- impongono unilateralmente qualificazioni professionali;
- introducono decadenze eccessive o modalità di pagamento gravose.
Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14257/2021) ha sottolineato l’importanza del principio di trasparenza nelle contrattazioni telematiche, dichiarando che la qualifica di consumatore non può essere negata tramite dichiarazioni precompilate.
Il Tribunale di Milano (sentenza 18 marzo 2023) ha ribadito che la qualifica di consumatore o professionista deve essere valutata in base alle circostanze concrete, non imposta dal contratto. Allo stesso modo, il Tribunale di Roma (sentenza 12 gennaio 2024) ha affermato che l’autodichiarazione di essere “professionista” è irrilevante se non corrisponde alla realtà dei fatti.
Come difendersi
Chi si trova a fronteggiare clausole abusive nei contratti per corsi online può:
- contestare la qualificazione forzata dimostrando la propria qualità di consumatore (assenza di partita IVA, uso personale del corso, pagamento con mezzi privati);
- agire per la nullità delle clausole vessatorie (art. 36 Codice del Consumo);
- chiedere l’annullamento per vizio del consenso (art. 1427 c.c.);
- contestare la mancata informazione sul diritto di recesso, che può comportare l’estensione dei termini per esercitarlo.
Conclusioni pratiche
La tutela del consumatore nell’acquisto di corsi on line si fonda su regole di trasparenza e correttezza contrattuale. I consumatori dovrebbero:
- leggere attentamente l’informativa precontrattuale;
- diffidare delle clausole che impongono la qualifica di professionista;
- conservare prove che dimostrino la finalità personale dell’acquisto.
Solo con consapevolezza e vigilanza è possibile beneficiare delle opportunità della formazione digitale senza cadere nelle insidie di clausole potenzialmente abusive che limitano i diritti fondamentali garantiti dal nostro ordinamento.