Trattamento sanitario. Consenso informato paziente: diritto all’autodeterminazione e tutela risarcitoria

Introduzione

Nessun trattamento sanitario può essere legittimamente iniziato o proseguito senza il consenso informato del paziente. Questo principio, sancito dalla Costituzione e dalla legislazione più recente, è uno dei pilastri del rapporto medico-paziente e strumento fondamentale di tutela della dignità della persona.

Quadro normativo

La disciplina del consenso informato ha trovato compiuta sistematizzazione con la L. 22 dicembre 2017, n. 219, che ha integrato la riforma della responsabilità medica introdotta dalla Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24).

L’art. 1, comma 1, della L. 219/2017 stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge”. Una formulazione che recepisce i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale ed eleva il consenso informato a presupposto di legittimità dell’atto medico.

Contenuto dell’obbligo informativo

Il legislatore ha specificato che ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile su:

  • diagnosi e prognosi;
  • benefici e rischi di accertamenti e trattamenti;
  • possibili alternative terapeutiche;
  • conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario.

Giurisprudenza di riferimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28985/2019, ha chiarito che il consenso informato del paziente è espressione del diritto costituzionale all’autodeterminazione (artt. 2, 13 e 32 Cost.), distinto dal diritto alla salute.

Questa distinzione è decisiva sul piano risarcitorio: la violazione dell’obbligo informativo può determinare un danno risarcibile anche in assenza di lesione alla salute, in quanto lesione di un diritto fondamentale della persona.

Forma e documentazione del consenso

La L. 219/2017 prevede che il consenso sia documentato in forma scritta o tramite videoregistrazioni, e conservato nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

Ne consegue l’obbligo per medici e strutture di fornire prova documentale dell’avvenuta informazione. Non è sufficiente il consenso presunto: esso deve essere specifico, esplicito, reale ed effettivo.

Profili risarcitori

La giurisprudenza distingue due ipotesi principali:

  • danno alla salute: risarcibile quando il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento;
  • danno da lesione del diritto all’autodeterminazione: categoria autonoma, risarcibile quando l’omessa informazione determina un pregiudizio distinto, patrimoniale o non patrimoniale, purché grave e provato.

Conclusioni pratiche

Il consenso informato non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di tutela sostanziale. Per le strutture sanitarie è essenziale garantire procedure organizzative idonee a rispettare gli obblighi di legge e formare adeguatamente il personale.

Solo così si realizza quell’“alleanza terapeutica” tra medico e paziente che rappresenta il fondamento di un rapporto di cura autentico e rispettoso della dignità umana.

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