Eredità e donazione di un immobile: l’arredo è compreso?

Un quesito che può porsi in occasione di una successione ereditaria o di una donazione che abbiano ad oggetto un bene immobile (casa, alloggio, rustico…) è se, in assenza di specifiche, questa comprenda anche l’arredamento in esso contenuto.
Per quanto riguarda la successione ereditaria, in linea di massima chi eredita un immobile arredato non diviene automaticamente proprietario di tutto quanto vi è al suo interno, a meno che ciò non sia stato previsto dal testamento. Spetta al de cuius (ossia al parente defunto) attribuire in vita mediante testamento se il lascito di una casa comprenda o meno i mobili in essa contenuti (intendendo per beni mobili tutti gli oggetti e le cose non immobili, a prescindere dal loro valore, quindi anche quadri, suppellettili…). Se nulla ha disposto, i beni mobili, in quanto parte dell’asse ereditario, devono essere divisi tra gli eredi secondo le quote fissate dallo stesso testamento o, in mancanza, dalla legge.
Allo stesso modo, qualora manchi il testamento, i beni mobili, in quanto parte dell’asse ereditario, devono essere inventariati e suddivisi tra gli eredi, rispettando le quote di legittima.
Se gli eredi non trovano un accordo sulla divisione, è possibile far valutare i beni e procedere con una divisione giudiziale (operazione utile solo qualora si tratti di beni di particolare pregio ed elevato valore!).
Ho premesso “in linea di massima” perché nel caso in cui sia in vita il coniuge, questo, oltre ad avere diritto di abitazione della casa coniugale, ha anche il diritto di uso dei beni mobili in essa presenti e ciò per espressa previsione di legge e a prescindere dalle statuizioni testamentarie.
Per quanto riguarda la donazione, il discorso si fa più complesso.
In linea generale, ogni volta che si dona o si vende un bene immobile, insieme ad esso vengono trasferite anche le pertinenze del bene stesso, seppur non menzionate nell’atto di cessione (così l’art 818 cod. civ.).
L’art. 819 cod. civ. definisce pertinenza come “cosa” destinata “al servizio o all’ornamento di un’altra”. Parcheggi condominiali e cantine sono beni pertinenziali rispetto all’appartamento ubicato in condominio.
Premesso questo, occorre chiedersi se gli arredi rientrino o meno nel concetto di pertinenza.
Secondo la giurisprudenza, in linea generale, la risposta è negativa.
Richiamo: “E’ da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all’ornamento di questo” (Cass. civ. del 20 maggio 2019, n. 13507).
Sempre la Suprema Corte: “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti a ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto a un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata” (Cass.civ. del 14 maggio 2019, n. 12731).
Discorso parzialmente diverso se i mobili sono stati costruiti su misura, ricavati e incassati in appositi vani di parete interna e tendenzialmente inutilizzabili in diversa collocazione.
Non sussistendo indicazioni normative precise, l’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Premesso tutto quanto sopra, prima di aprire un contenzioso in merito all’arredamento, domandatevi se, invece di antico, non sia semplicemente vecchio.

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